PRINCIPII FONDAMENTALI

I.La sovranità è per diritto eterno nel popolo. Il popolo dello Stato Romano è costituito in repubblica democratica.


II.Il regime democratico ha per regola l'eguaglianza, la libertà, la fraternità. Non riconosce titoli di nobiltà, né privilegi di nascita o casta.


III.La Repubblica colle leggi e colle istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini.


IV.La Repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli: rispetta ogni nazionalità: propugna l'italiana.


V.I Municipii hanno tutti eguali diritti: la loro indipendenza non è limitata che dalle leggi di utilità generale dello Stato.


VI.La piú equa distribuzione possibile degli interessi locali, in armonia coll'interesse politico dello Stato è la norma del riparto territoriale della Repubblica.


VII.Dalla credenza religiosa non dipende l'esercizio dei diritti civili e politici.


VIII.Il Capo della Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie necessarie per l'esercizio indipendente del potere spirituale.



TITOLO I

DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI CITTADINI

ART. 1. - Sono cittadini della Repubblica:

Gli originarii della Repubblica;
Coloro che hanno acquistata la cittadinanza per effetto delle leggi precedenti;
Gli altri Italiani col domicilio di sei mesi;
Gli stranieri col domicilio di dieci anni;
I naturalizzati con decreto del potere legislativo.

ART. 2. - Si perde la cittadinanza:

Per naturalizzazione, o per dimora in paese straniero con animo di non piú tornare;
Per l'abbandono della patria in caso di guerra, o quando è dichiarata in pericolo;
Per accettazione di titoli conferiti dallo straniero;
Per accettazione di gradi e cariche, e per servizio militare presso lo straniero, senza autorizzazione del governo della Repubblica; l'autorizzazione è sempre presunta quando si combatte per la libertà d'un popolo;
Per condanna giudiziale.

ART. 3. - Le persone e le proprietà sono inviolabili.


ART. 4. - Nessuno può essere arrestato che in flagrante delitto, o per mandato di giudice, né essere distolto dai suoi giudici naturali. Nessuna Corte o Commissione eccezionale può istituirsi sotto qualsiasi titolo o nome.

Nessuno può essere carcerato per debiti.

ART. 5. - Le pene di morte e di confisca sono proscritte.


ART. 6. - Il domicilio è sacro: non è permesso penetrarvi che nei casi e modi determinati dalla legge.


ART. 7. - La manifestazione del pensiero è libera; la legge ne punisce l'abuso senza alcuna censura preventiva.


ART. 8. - L'insegnamento è libero.

Le condizioni di moralità e capacità, per chi intende professarlo, sono determinate dalla legge.

ART. 9. - Il segreto delle lettere è inviolabile.


ART. 10. - Il diritto di petizione può esercitarsi individualmente e collettivamente.


ART. 11. - L'associazione senz'armi e senza scopo di delitto, è libera.


ART. 12. - Tutti i cittadini appartengono alla guardia nazionale nei modi e colle eccezioni fissate dalla legge.


ART. 13. - Nessuno può essere astretto a perdere la proprietà delle cose, se non in causa pubblica, e previa giusta indennità.


ART. 14. - La legge determina le spese della Repubblica, e il modo di contribuirvi.

Nessuna tassa può essere imposta se non per legge, nè percetta per tempo maggiore di quello dalla legge determinato.


TITOLO II

DELL'ORDINAMENTO POLITICO

ART. 15. - Ogni potere viene dal popolo. Si esercita dall'Assemblea, dal Consolato, dall'Ordine giudiziario.



TITOLO III

DELL'ASSEMBLEA

ART. 16. - L'Assemblea è costituita da Rappresentanti del popolo.


ART. 17. - Ogni cittadino che gode i diritti civili e politici a 21 anno è elettore, a 25 è eleggibile.


ART. 18. - Non può essere rappresentante del popolo un pubblico funzionario nominato dai consoli o dai ministri.


ART. 19. - Il numero dei rappresentanti è determinato in proporzione di uno ogni ventimila abitanti.


ART. 20. - I Comizi generali si radunano ogni tre anni nel 21 aprile.

Il popolo vi elegge i suoi rappresentanti con voto universale, diretto e pubblico.

ART. 21. - L'Assemblea si riunisce il 15 maggio successivamente all'elezione.

Si rinnova ogni tre anni.

ART. 22. - L'Assemblea si riunisce in Roma, ove non determini altrimenti, e dispone della forza armata di cui crederà aver bisogno.


ART. 23. - L'Assemblea è indissolubile e permanente, salvo il diritto di aggiornarsi per quel tempo che crederà.

Nell'intervallo può essere convocata ad urgenza sull'invito del presidente co' segretari, di trenta membri, o del Consolato.

ART. 24. - Non è legale se non riunisce la metà, piú uno dei suoi rappresentanti.

Il numero qualunque de' presenti decreta i provvedimenti per richiamare gli assenti.

ART. 25. - Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

Può costituirsi in comitato segreto.

ART. 26. - I rappresentanti del popolo sono inviolabili per le opinioni emesse nell'Assemblea, restando inerdetta qualunque inquisizione.


ART. 27. - Ogni arresto o inquisizione contro un rappresentante è vietato senza permesso dell'Assemblea, salvo il caso di delitto flagrante.

Nel caso di arresto in flagranza di delitto, l'Assemblea che ne sarà immediatamente informata, determina la continuazione o cessazione del processo.
Questa disposizione si applica al caso in cui un cittadino carcerato fosse eletto rappresentante.

ART. 28. - Ciascun rappresentante del popolo riceve un indennizzo cui non può rinunziare.


ART. 29. - L'Assemblea ha il potere legislativo: decide della pace, della guerra, e dei trattati.


ART. 30. - La proposta delle leggi appartiene ai rappresentanti e al Consolato.


ART. 31. - Nessuna proposta ha forza di legge, se non dopo adottata con due deliberazioni prese all'intervallo non minore di otto giorni, salvo all'Assemblea di abbreviarlo in caso d'urgenza.


ART. 32. - Le leggi adottate dall'Assemblea vengono senza ritardo promulgate dal Consolato in nome di Dio e del popolo. Se il Consolato indugia, il presidente dell'Assemblea fa la promulgazione.



TITOLO IV

DEL CONSOLATO E DEL MINISTERO

ART. 33. - Tre sono i consoli. Vengono nominati dall'Assemblea a maggioranza di due terzi di suffragi.

Debbono essere cittadini della repubblica, e dell'età di 30 anni compiti.

ART. 34. - L'ufficio dei consoli dura tre anni. Ogni anno uno dei consoli esce d'ufficio. Le due prime volte decide la sorte fra i tre primi eletti.

Niun console può essere rieletto se non dopo trascorsi tre anni dacché uscí di carica.

ART. 35. - Vi sono sette ministri di nomina del Consolato:

1. Degli affari interni;
2. Degli affari esteri;
3. Di guerra e marina;
4. Di finanze;
5. Di grazia e giustizia;
6. Di agricoltura, commercio, industria e lavori pubblici;
7. Del culto, istruzione pubblica, belle arti e beneficenza.

ART. 36. - Ai consoli sono commesse l'esecuzione delle leggi, e le relazioni internazionali.


ART. 37. - Ai consoli spetta la nomina e revocazione di quegli impieghi che la legge non riserva ad altra autorità; ma ogni nomina e revocazione deve esser fatta in consiglio de' ministri.


ART. 38. - Gli atti dei consoli, finché non sieno contrassegnati dal ministro incaricato dell'esecuzione, restano senza effetto. Basta la sola firma dei consoli per la nomina e revocazione dei ministri.


ART. 39. - Ogni anno, ed a qualunque richiesta dell'Assemblea, i consoli espongono lo stato degli affari della Repubblica.


ART. 40. - I ministri hanno il diritto di parlare all'Assemblea sugli affari che li risguardano.


ART. 41. - I consoli risiedono nel luogo ove si convoca l'Assemblea, né possono escire dal territorio della Repubblica senza una risoluzione dell'Assemblea sotto pena di decadenza.


ART. 42. - Sono alloggiati a spese della Repubblica, e ciascuno riceve un appuntamento di scudi tremila e seicento.


ART. 43. - I consoli e i ministri sono responsabili.


ART. 44. - I consoli e i ministri possono essere posti in stato d'accusa dall'Assemblea sulla proposta di dieci rappresentanti. La dimanda deve essere discussa come una legge.


ART. 45. - Ammessa l'accusa, il console è sospeso dalle sue funzioni. Se assoluto, ritorna all'esercizio della sua carica, se condannato, passa a nuova elezione.



TITOLO V

DEL CONSIGLIO DI STATO

ART. 46. - Vi è un consiglio di stato, composto da quindici consiglieri nominati dall'Assemblea.


ART. 47. - Esso deve essere consultato dai Consoli, e dai ministri sulle leggi da proporsi, sui regolamenti e sulle ordinanze esecutive; può esserlo sulle realzioni politiche.


ART. 48. - Esso emana que' regolamenti pei quali l'Assemblea gli ha dato una speciale delegazione. Le altre funzioni sono determinate da una legge particolare.



TITOLO VI

DEL POTERE GIUDIZIARIO

ART. 49. - I giudici nell'esercizio delle loro funzioni non dipendono da altro potere dello Stato.


ART. 50. - Nominati dai consoli ed in consiglio de' ministri sono inamovibili, non possono essere promossi, né trasclocati che con proprio consenso, né sospesi, degradati, o destituiti se non dopo regolare procedura e sentenza.


ART. 51. - Per le contese civili vi è una magistratura di pace.


ART. 52. - La giustizia è amministrata in nome del popolo pubblicamente; ma il tribunale, a causa di moralità, può ordinare che la discussione sia fatta a porte chiuse.


ART. 53. - Nelle cause criminali al popolo appartiene il giudizio del fatto, ai tribunali l'applicazione della legge. La istituzione dei giudici del fatto è determinata da legge relativa.


ART. 54. - Vi è un pubblico ministero presso i tribunali della Repubblica.


ART. 55. - Un tribunale supremo di giustizia giudica, senza che siavi luogo a gravame, i consoli ed i ministri messi in istato di accusa. Il tribunale supremo si compone del presidente, di quattro giudici piú anziani della cassazione, e di giudici del fatto, tratti a sorte dalle liste annuali, tre per ciascuna provincia.

L'Assemblea designa il magistrato che deve esercitare le funzioni di pubblico ministero presso il tribunale supremo.
È d'uopo della maggioranza di due terzi di suffragi per la condanna.


TITOLO VII

DELLA FORZA PUBBLICA

ART. 56. - L'ammontare della forza stipendiata di terra e di mare è determinato da una legge, e solo per una legge può essere aumentato o diminuito.


ART. 57. - L'esercito si forma per arruolamento volontario, o nel modo che la legge determina.


ART. 58. - Nessuna truppa straniera può essere assoldata, né introdotta nel territorio della Repubblica, senza decreto dell'Assemblea.


ART. 59. - I generali sono nominati dall'Assemblea sopra proposta del Consolato.


ART. 60. - La distribuzione dei corpi di linea e la forza delle interne guarnigioni sono determinate dall'Assemblea, né possono subire variazioni, o traslocamento anche momentaneo, senza di lei consenso.


ART. 61. - Nella guardia nazionale ogni grado è conferito per elezione.


ART. 62. - Alla guardia nazionale è affidato principalmente il mantenimento dell'ordine interno e della costituzione.



TITOLO VIII

DELLA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE

ART. 63. - Qualunque riforma di costituzione può essere solo domandata nell'ultimo anno della legislatura da un terzo almeno dei rappresentanti.


ART. 64. - L'Assemblea delibera per due volte sulla domanda all'intervallo di due mesi. Opinando l'Assemblea per la riforma alla maggioranza di due terzi, vengono convocati i comizii generali, onde eleggere i rappresentanti per la costituente, in ragione di uno ogni 15 mila abitanti.


ART. 65. - L'Assemblea di revisione è ancora assemblea legislativa per tutto il tempo in cui siede, da non eccedere tre mesi.



DISPOSIZIONI TRANSITORIE


ART. 66. - Le operazioni della costituente attuale saranno specialmente dirette alla formazione della legge elettorale, e delle altre leggi organiche necessarie all'attuazione della costituzione.


ART. 67. - Coll'apertura dell'Assemblea legislativa cessa il mandato della costituente.


ART. 68. - Le leggi e i regolamenti esistenti restano in vigore in quanto non si oppongono alla costituzione, e finché non sieno abrogati.


ART. 69. - Tutti gli attuali impiegati hanno bisogno di conferma.

PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA

Decreto istitutivo:

art.1 - Il papato è decaduto di fatto e di diritto dal governo temporale dello Stato Romano.

art.2 - Il Pontefice romano avrà tutte le guarantigie necessarie per la indipendenza nell’esercizio della sua potestà spirituale.

art.3 - La forma del Governo dello Stato Romano sarà la democrazia pura e prenderà il glorioso nome di Repubblica Romana.

Art.4 -.La Repubblica Romana avrà con il resto d’Italia le relazioni che esige la nazionalità comune.




Roma lì 9 febbraio 1849 ore 1 antimeridiane


Voti: 120 favorevoli – 12 astenuti – 10 contrari


Il Presidente
G. GALLETTI

I Vice-Presidenti
A. SALICETI - E. ALLOCCATELLI

I Segretari
G. PENNACCHI - G. COCCHI
A. FABRETTI - A. ZAMBIANCHI
i conferma.